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Corso Istruttori

Associazione
Sportiva
Dilettantistica

LO STATUTO OLIMPIA SPORT ASD

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Articolo 1) E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Olimpia Sport con sede in Via Soderini n.41/2 in Milano (MI) 20146; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

 

Articolo 2) L’Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. La durata dell’Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro.

 

Articolo 3) Sono compiti dell’Associazione:

 

-  contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell’attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal CONI: Fitwalking, Nordic Walking, Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Aerobica, Ginnastica per tutti, Discipline sportive appartenenti al settore Atletica Leggera; queste discipline saranno praticate attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo;

- istituire corsi di formazione per istruttori di discipline sportive;

- promuovere e favorire le attività ludico – motorie;

-  avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un’adeguata programmazione sportiva sul territorio;

-  organizzazione di attività sportive in genere: corsi di formazione, didattica in presenza e online, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto;

-  promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;

-  istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

-  edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

-  gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

-  porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

-  gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell’Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci.

 

SOCI

 

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

 

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

 

Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

 

Articolo 7) La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell’elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie a partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 8) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:

-  al pagamento della Tessera Sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

 

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

-  quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l’Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il Socio ed il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

 

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

 

RENDICONTO ECONOMICO

 

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

 

Articolo 13) L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

 

ASSEMBLEA


Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

-  approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Articolo 15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:

-  tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

-  ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Articolo 16) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

Articolo 17) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

 

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto ed è vietato il voto ai Soci minori di anni 18 (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

 

Articolo 19) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

 

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

 

Articolo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

-  redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;

-  redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

-  fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

-  decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

-  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;

-  adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

-  deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

-  favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione;

- deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

Articolo 23) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, fin da subito Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 24) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 25) Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I.. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

 

Articolo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

 

Articolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

 

Letto, confermato e sottoscritto in Milano (MI) il 13 Febbraio 2021:

 

Presidente:                  Mario Smanio

Vice Presidente:         Maurizio Candino

Segretario:                  Lidia Masnaghetti